MOLINO IMMOBILIARE

Doveri dell'Agente

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OBBLIGHI E DOVERI DELL’AGENTE IMMOBILIARE

 

L’attività di agente di affari in mediazione immobiliare, meglio conosciuta come agente immobiliare, è espressamente regolamentata dal nostro ordinamento giuridico dalla legge 39 del 3 febbraio 1989 e sue successive modifiche e dal Codice Civile, articoli 1754-1765.

Secondo la definizione dell’art. 1754 del Codice Civile “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.” Il mediatore quindi svolge un’attività diretta ad avvicinare i contraenti e ad agevolare la conclusione del contratto eliminando le divergenze con consigli e notizie in assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza, mantenendosi terzo rispetto alle parti.

Per poter esercitare l’attività, è indispensabile che l’agente immobiliare possieda requisiti morali e professionali, che superi positivamente l’esame abilitante in seguito al quale deve chiedere l’iscrizione al Registro Imprese (R.I.) e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuti dalle Camere di Commercio. Sono tenuti all’iscrizione anche tutti i soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività di mediatore per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria.

Chiunque esercita l’attività di mediatore senza essere iscritto al R.I e al REA è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra Euro 10.000 ed Euro 50.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti delle provvigioni percepite. Sanzioni che diventano penali, da sei mesi a tre anni di reclusione, se irrogate già dalla seconda sanzione amministrative di seguito.

 

L’art. 1759 recita: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.”

È quindi dovere del mediatore immobiliare comunicare alle parti ogni informazione utile, purché a lui nota o conoscibile con l’ordinaria diligenza professionale, che possa dissuaderle dal concludere l’affare. Il mediatore non deve peraltro comunicare notizie od informazioni non veritiere o che non ha controllato.

Oltre a rispondere circa l’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei contraenti, il mediatore è tenuto a richiedere la registrazione presso gli Uffici finanziari dello Stato degli atti stipulati con la propria assistenza (contratti di locazione o contratti preliminari di compravendita) ed è solidale con le parti per il pagamento delle imposte di registrazione.

 

In tre parole: imparzialità, correttezza, trasparenza

 

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